Onorevoli Colleghi! - Alla ricerca spetta un ruolo fondamentale nello stimolare la crescita culturale di un Paese, nonché la sua competitività economica. Proprio per questo, negli accordi di Lisbona 2000 e di Nizza, in vigore dal 1o febbraio 2003, i Governi europei si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo di investire il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nella ricerca entro il 2010 per raggiungere una economia basata sulla conoscenza. L'Italia attualmente investe nella ricerca l'1,07 per cento del PIL nazionale. Fondamentale e consequenziale è la raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori ed un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Vi si prospetta l'esigenza di un miglioramento delle prospettive di carriera per i ricercatori.
      La condizione contrattuale, giuridica ed economica, del ricercatore costituisce uno dei punti fondamentali per attuare questo obiettivo e per arginare il lamentato fenomeno dei «cervelli in fuga», che ha assunto proporzioni allarmanti.
      Non va trascurato che nell'ambito del pubblico impiego la figura del ricercatore trova già una parziale e settoriale disciplina.
      Con la legge 15 luglio 2002, n. 145, é stato modificato l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, esclusivamente con riferimento agli enti pubblici di ricerca, l'inquadramento dei ricercatori nell'ambito dell'area della dirigenza statale.
      Questa soluzione non appare né sufficiente né congeniale all'auspicata modifica dello status del personale di ricerca. Sarebbe stata infatti auspicabile una soluzione intermedia ma più ampia, atta a definire la specificità della categoria nell'intero ambito del mondo del lavoro.
      Va in ogni caso considerato che, nell'ambito del lavoro pubblico, l'articolo 40

 

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del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi, e per gli archeologi, i bibliotecari, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, siano stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
      Detta norma, a tutt'oggi, non ha avuto alcuna attuazione nella contrattazione collettiva.
      La sopra citata norma non comporta alcun riconoscimento di qualifica dirigenziale, impone in maniera più semplice, ma sicuramente più efficace, l'esistenza di un apposito settore di contrattazione che consideri le specificità e le diverse istanze delle nuove tipologie del lavoro.
      Nell'intento di ampliare la platea dei destinatari a tutto il mondo della ricerca e dell'innovazione, la presente proposta di legge interessa, anche in maniera trasversale, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e quello nelle imprese, in un ambito generalizzato di professionalità medio-alte tipiche dell'area dei quadri e dei professionisti dipendenti, in modo da favorire per i ricercatori una mobilità trasversale, nazionale, europea ed extra europea.
      È, pertanto, importante rendere più facile la scelta professionale dei ricercatore onde evitare fughe all'estero.
      È necessario, quindi, individuarne e tutelarne la specificità, apprestare un adeguato status normativo, di rappresentatività e di trattamento contrattuale.
      È, inoltre, contestualmente necessario incentivare le imprese a credere in queste risorse e ad utilizzarle.
      L'intervento normativo si presenta quanto mai vasto e variegato. Da un lato si rende opportuna la definizione della figura del ricercatore. Essa non presenta requisiti di affinità con la categoria dei dirigenti, che presuppone una stratificazione rigida e gerarchica delle competenze. La figura del ricercatore é invece ben identificata nell'ambito delle nuove figure professionali che emergono nella società dei sapere come i quadri e i professionisti.
      Precisato l'ambito di riferimento, vanno identificati i connotati ulteriori del trattamento del ricercatore. Al fine di garantire un adeguato inquadramento economico e normativo, un ambito di rappresentatività nell'ambiente di lavoro, una valorizzazione di talune peculiarità, il rapporto del ricercatore dovrà essere caratterizzato da una elevata mobilità e da una continua necessità di formazione e di aggiornamento, nonché da autonomia, decisionale e di spesa, con particolare attenzione alla ricerca scientifica.
      D'altro canto, gli elementi che hanno inciso, con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sul mercato del lavoro e sulla flessibilità, possono trovare adattamento ed attenta e mirata applicazione e possono costituire un incentivo per le aziende.
      La misura che si propone assume, pertanto, la forma di un provvedimento basilare che dovrà trovare integrazione in una normativa di dettaglio. La proposta di legge, in particolare, introduce la definizione della categoria dei ricercatori e prevede l'istituzione di apposito albo.
      Disciplina quindi l'instaurazione del rapporto anche nelle sue tipologie peculiari e la rappresentatività a livello collettivo ed aziendale.
 

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